Statuto Apssd La Vie Bohème - ETS
Articolo 1 - Denominazione, sede e durata
1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del d.lgs. 36/21 e s.m.i., a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l’associazione non riconosciuta denominata “LA VIE BOHÈME Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica – ETS” in breve “LA VIE BOHÈME APSSD – ETS” di seguito “associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM) alla Via Vestricio Spurinna n.47 e con durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’ organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
4. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale” e dell’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Articolo 2 - Scopo sociale e attività
L’associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l’accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali. Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.
Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline della danza sportiva e attività propedeutiche all’attività teatrale, ginnastica, aikido, arti marziali, body building, bridge, calcio, dama, freccette, giochi e sport tradizionali, judo, ju -jitsu, karate, kendo, kickboxing, lotta, muay thai, orientamento, palla tamburello, pallamano, pallavolo, pesistica, scacchi, scherma, attività subacquee, taekwondo, tennis tavolo, tiro alla fune, wushu kung fu moderno e wushu kung fu tradizionale, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili da i regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell’attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psicofisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati: svolgere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina della danza sportiva della ginnastica, aikido, arti marziali, body building, bridge, calcio, dama, freccette, giochi e sport tradizionali, judo, ju-jitsu, karate, kendo, kickboxing, lotta, muay thai, orientamento, palla tamburello, pallamano, pallavolo, pesistica, scacchi, scherma, attività subacquee, taekwondo, tennis tavolo, tiro alla fune, wushu kung fu moderno e wushu kung fu tradizionale e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale; partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche; organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall’associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall’associazione al fine dell’apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici; organizzare e gestire attività volte ad agevolare l’accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente all’approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l’Associazione stessa risulta affiliata.
L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva dilettantistica. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
Laddove richiesto dalle normative federali, Associazione s’impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
L’associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
L’associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 16, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.
Le attività che l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dei propri associati, sono le attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 dalla lettera a), dalla lettera d), dalla lettera e) dalla lettera f) lettera g), dalla lettera i), dalla lettera j), dalla lettera k), dalla lettera l), dalla lettera m), dalla lettera n), dalla lettera o), dalla lettera p), dalla lettera q), dalla lettera t), della lettera u), della lettera v), della lettera w) e della lettera z) del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.
L’associazione “LA VIE BOHEME A.P.S.S.D.” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo:
1) organizzare e promuovere con ogni mezzo ogni tipo di attività teatrale: produzione di spettacoli teatrali, laboratori teatrali, corsi di recitazione in versi, corsi di dizione, corsi nell’uso della voce, corsi di recitazione in camera, corsi di public speaking, corsi di canto singolo e corale, anche in modalità a distanza;
2) organizzare e promuovere con ogni mezzo ogni tipo di attività sportiva, corsi, allenamenti, campionati, gare, manifestazioni, competizioni sportive dilettantistiche, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali mediante lo svolgimento anche di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo anche attraverso metodi di allenamento tradizionali e non;
3) organizzare corsi, workshop, convegni, seminari, proiezioni, eventi di aggregazione sociale di carattere artistico e culturale (a titolo esemplificativo teatro, fotografia, mostre e esposizioni) e sportivo attraverso anche l’istituzione di premi e borse di studio;
4) organizzazione di attività, eventi e corsi teatrali;
5) organizzazione eventi, festival e rassegne teatrali, musicali e spettacoli dal vivo;
6) la promozione e l’Istituzione di centri estivi e/o invernali e/o stage raduni e ritiri con finalità didattiche, sociali, ludiche, ricreative, culturali, turistiche e sportive;
7) aderire ad organismi con finalità simili, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative e campagne per raccolte fondi occasionali per gli scopi statutari;
8) collaborare con mezzi mediatici, preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la cultura sportiva in tutte le sue forme.
9) partecipare come associazione a campionati, tornei, convegni, seminari, corsi, manifestazioni, festival, bandi, progetti anche internazionali intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità sociali e culturali;
10) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;
11) l’acquisizione, gestione, locazione ed uso di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività culturali, teatrali e/o sportive dilettantistiche anche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e delle attività del terzo settore quali a titolo esemplificativo l’attività teatrale;
12) l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica della Federazione e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, nonché l’attuazione di attività sociali, culturali, ricreative o ludiche, correlate allo scopo sociale;
13) attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di riviste opuscoli, info-prodotti, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa con l’attività sportiva, sociale, educativa anche tramite la pubblicazione e diffusione di servizi fotografici e video;
14) sviluppare, diffondere e organizzare anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, attività sportive, culturali, ludico-ricreative, benefiche, formative e di turismo sociale per favorire la crescita culturale ed etica dei propri associati e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno all’associazione con cui essa interagisse nel perseguimento dei propri obiettivi associativi;
15) individuare e costituire al proprio interno sezioni specializzate per disciplina o attività, nominare le diverse sezioni interne all’Associazione con nomi diversi, marchi o simboli per meglio identificarle, per questo l’associazione per fini istituzionali potrà utilizzare, gestire e registrare marchi di carattere sportivo e culturale;
16) organizzare corsi di formazione e seminari di aggiornamento e/o perfezionamento teorico/pratici, istituzione di concorsi, gare, spettacoli manifestazioni eì tornei;
17) creazione e organizzazione di gruppi di acquisto solidali G.A.S. per l’acquisto di materiale tecnico per i propri soci e tesserati;
18) promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;
19) promuovere attività di animazione e aggregazione, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività sportive, ludiche, formative volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
20) nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
Articolo 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
– esercitare attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
– cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
– acquisire, gestire e condurre impianti, strutture ed attrezzature sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
– gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
– esercitare, all’interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzato ri e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
– organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica o con le attività di interesse generale , ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell’individuo e della qualità della vita;
– svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l’attività sportiva, sociale, teatrale, educativa che l’associazione persegue;
– esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati.
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall’Associazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, dell’art. 9 D.lgs. n.36/21, quando applicabile, e delle specifiche norme applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti per legge. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 , n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Articolo 4 - Affiliazione
L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana di riferimento e/o Ente/i di Promozione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Articolo 5 - Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l’associazione è costituita.
L’amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall’Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a qualsiasi titolo.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili.
Articolo 6 - Entrate
Le entrate sono costituite da:
– quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
– quote di iscrizione e di tesseramento , contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
– donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
– erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
– eventuali contributi del C.O.N.I., di Sport e Salute, delle Federazioni di riferimento, Enti di Promozione Sportiva o di Enti privati e pubblici o di qualsiasi altro genere;
– entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
– entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
– entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
– contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e/o documentati progetti e attività;
– contributi di organismi internazionali;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– campagne di fundraising e crowdfunding;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
– ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
Articolo 7 - Soci
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l’associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e social e dell’associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l’esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all’elettorato attivo e passivo.
Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 13.
Articolo 8 - Ammissione degli associati
Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l’Associazione è affiliata e dei loro organi.
La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle presenti norme:
a) chi desidera entrare a far parte dell’associazione deve far ne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali;
b) l’iscrizione all’Associazione è automaticamente accreditata se raccolta, anche disgiuntamente, da uno dei suoi rappresentanti legali (Presidente) o dal Vice Presidente. La domanda di iscrizione è anche immediatamente e validamente accolta se recepita da un soggetto diverso dal Presidente e/o dal Vice-Presidente, purché esso sia specificamente delegato a ciò dal Presidente con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di domanda presentata a soggetto diverso da quelli su descritti, purché esso sia già associato all’Associazione o, se non associato, abbia ricevuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo ad accettare domande di associazione;
c) il nuovo associato si impegna al pagamento della quota associativa e/o di adesione annuale. La delibera di non ammissione viene comunicata all’aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata. Avverso la delibera di non ammissione l’aspirante socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.
1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
Articolo 9 - Diritti e obblighi degli associati
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà genitoriale. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’associazione e di utilizzare le strutture sociali.
I soci hanno l’obbligo di:
– versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
– partecipare, per quanto possibile, alla vita dell’Associazione;
– rispettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
– osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA. e degli EPS a cui l’Associazione ha deliberato di aderire;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
– utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di parte cipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.
1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Articolo 10 - Perdita della qualifica di associato
La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell’esercizio sociale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione:
b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l’Associazione ha deliberato di aderire;
c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
d) attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
g) nel caso di mancata manifestazione di partecipazione ad una eventuale operazione di trasformazione;
Le esclusioni per morosità sono automatiche allo scadere dei tre mesi di tempo dall’inizio dell’anno solare entro i quali si può pagare la quota associativa senza bisogno di alcuna delibera, quelle per mancanza di requisiti verranno sancite invece dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.
Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’esclusione diventa oper ativa (salvo il caso della morosità) con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.
Articolo 11 - Organi
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e l’eventuale organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all’Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice civile.
Articolo 12 - Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, indica le linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Articolo 13 - Diritti di partecipazione e di voto
Hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Il diritto di voto è attribuito a tutti i soci che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell’Assemblea. Vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile.
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Articolo 14 - Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione a lmeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta convocazione almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 15 - Attribuzioni dell’assemblea
L’Assemblea dei soci ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) elegge, fra tutti i Soci maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;
c) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all’uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) delibera l’indirizzo generale delle attività dell’Associazione;
e) delibera sulla quota annuale associativa o su eventuali quote straordinarie
f) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o dell’assemblea straordinaria.
L’Assemblea dei soci straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
c) integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile;
d) ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) trasformazione dell’Associazione in Società Sportiva Dilettantistica (in questo caso viene inviata convocazione di assemblea straordinaria a tutti i soci, i quali dovranno rispondere entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e manifestare la propria eventuale opposizione alla trasformazione o la volontà di continuare a partecipare come socio alla futura compagine sociale. In mancanza di partecipazione all’assemblea straordinaria che delibera la trasformazione e in mancanza di qualsiasi comunicazione scritta entro e non oltre il termine stabilito di cui sopra si intenderà dato l’assenso all’operazione e sarà considerato implicito il recesso del socio senza che questo possa avere nulla a pretendere);
f) delibera lo scioglimento dell’Associazione (si applicano disposizioni art.30) e modalità di liquidazione.
Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.
Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in caso d’impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea nomina un Segretario. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.
Articolo 17 - Eleggibilità ed incompatibilità
I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:
a) aver raggiunto la maggiore età;
b) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell’assemblea;
c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall’art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
f) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
g) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l’elezione comporta la decadenza dalla carica. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Articolo 18 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l’associazione, a condizione che ciò sia nell’interesse dell’associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l’astensione del componente interessato alla delibera, e il com penso attribuito rispetti le previsioni di cui all’art. 8, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.
Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno due componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Il consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte anche non consecutive decade automaticamente dalla carica.
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione e conferiti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.
Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
– dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e cura re in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
– stabilire la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
– approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione; predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione;
– stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
– stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
– amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Al presidente ed ai componenti del consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre società ed Associazioni sportive nell’ambito della stessa Federazione o dello stesso Ente di promozione sportiva e a loro incombe l’obbligo di osservare le disposizioni della Federazione e/o E.P.S. di riferimento e del CONI.
Articolo 19 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede l’assemblea dei soci e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti all’attività associativa.
Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici, privati e bancari.
Per i pagamenti è coadiuvato dal tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del Consiglio.
Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.
In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 30 giorni dall’elezione di questi;
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Articolo 20 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche sociali.
Articolo 21 - Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Articolo 22 - Organo di controllo
1. L’Organo di controllo è nominato dal Consiglio Direttivo qualora lo ritenesse opportuno o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. in via monocratica (anche per il tramite di una società tra professionisti).
2. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.
L’Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabi li, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale , ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
5. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 23 - Revisione legale dei conti
Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Organo di controllo può esercitare l’incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro (anche per il tramite di una società tra professionisti) o ad una società di revisione legale.
Articolo 24 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d’esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in un’annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Articolo 25- Bilancio di esercizio
1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del d.lgs. 36/21 e s.m.i., a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l’associazione non riconosciuta denominata “LA VIE BOHÈME Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica – ETS” in breve “LA VIE BOHÈME APSSD – ETS” di seguito “associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM) alla Via Vestricio Spurinna n.47 e con durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
4. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale” e dell’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Articolo 26 - Bilancio sociale
Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale.
Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Articolo 27 - Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Articolo 28 - Settori, sezioni e affiliazioni
L’associazione potrà strutturarsi in settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali in luoghi diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da specifici Regolamenti, identificati con nomi diversi, marchi o simboli. L’associazione potrà, inoltre, acquisire a titolo definitivo e/o temporaneo e/o in concessione d’uso marchi, licenze, diritti di autore o simili qualora ciò si rendesse opportuno per meglio identificare determinate attività e per raggiungere e diffondere gli scopi sociali.
Articolo 29 - Personale retribuito
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’articolo 36 del D.Lgs. 117/2017.
L’associazione può pertanto avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Non rientrano nei vincoli previsti da questo articolo le collaborazioni sportivo dilettantistiche previste dall’art. 67, comma 1 lettera m) del Tuir e da successive modificazioni e/o integrazioni.
Articolo 30 - Assicurazione dei volontari.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata da almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..
1. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, a decorrere dalla sua operatività, all’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h) D. lgs. 36/2021 salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
Articolo 32 - Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, dal D.lgs. 36/21 e s.m.i in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.