STATUTO APSD LA VIE BOHÈME

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale. E’ costituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica denominata “LA VIE BOHEME Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica – ETS” in breve “LA VIE BOHEME APSSD – ETS” una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con sede in Via Vestricio Spurinna n. 47 nel Comune di Roma. L’Associazione ha facoltà di trasferire la sede legale, istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio italiano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma deve essere verbalizzata e deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto L’associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto n. Legislativo 3 luglio 117, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3 – Finalità L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L’associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive in particolare connesse alla DANZA SPORTIVA e attività propedeutiche all’attività teatrale, GINNASTICA, AIKIDO, ARTI MARZIALI, BODY BUILDING, BRIDGE, CALCIO, DAMA, FRECCETTE, GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI, JUDO, JU-JITSU, KARATE, KENDO, KICKBOXING, LOTTA, MUAY THAI, ORIENTAMENTO, PALLA TAMBURELLO, PALLAMANO, PALLAVOLO, PESISTICA, SCACCHI, SCHERMA, ATTIVITA’ SUBACQUEE, TAEKWONDO, TENNIS TAVOLO, TIRO ALLA FUNE, WUSHU KUNG FU MODERNO e WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE come disciplinate e riconosciute dal CONI con propria delibera 1566 del 20.12.2016 ed eventuali modificazioni e/o integrazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline secondo le direttive delle Federazioni e/o Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva.
L’associazione ha lo scopo di organizzare, esercitare e promuovere attività sportive giovanili, per anziani, amatoriali e/o a livello dilettantistico con scopi di ricreazione, crescita, salute, benessere, maturazione personale e aggregazione sociale, la formazione, la preparazione di persone con particolare riferimento alla discipline sportive indicate precedentemente e che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo in assemblea ordinaria senza che ciò costituisca modifica statutaria, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle medesime attività sportive, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalle Federazioni di riferimento e/o da altri Enti di Promozione Sportiva. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni e/o degli Enti Promozione sportiva ai quali riterrà di aderire. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’associazione per effetto dell’affiliazione alla Federazione e/o ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosce i tesserati che fanno parte della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva stesso rappresentati da: dirigenti; ufficiali di gara; dirigenti federali; tecnici, istruttori; soci benemeriti; soci sostenitori, atleti etc.

Articolo 4 – Attività Le attività che l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dei propri associati sono le attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 dalla lettera a), dalla lettera d), dalla lettera e) dalla lettera f) lettera g), dalla lettera i), dalla lettera j), dalla lettera k), dalla lettera l), dalla lettera m), dalla lettera n), dalla lettera o), dalla lettera p), dalla lettera q), dalla lettera t), della lettera u), della lettera v), della lettera w) e della lettera z) del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L’associazione “LA VIE BOHEME A.P.S.S.D.” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo:

1) organizzare e promuovere con ogni mezzo ogni tipo di attività teatrale: produzione di spettacoli teatrali, laboratori teatrali, corsi di recitazione in versi, corsi di dizione, corsi nell’uso della voce, corsi di recitazione in camera, corsi di public speaking, corsi di canto singolo e corale, anche in modalità a distanza;

2) organizzare e promuovere con ogni mezzo ogni tipo di attività sportiva, corsi, allenamenti, campionati, gare, manifestazioni, competizioni sportive dilettantistiche, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali mediante lo svolgimento anche di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo anche attraverso metodi di allenamento tradizionali e non;

3) organizzare corsi, workshop, convegni, seminari, proiezioni, eventi di aggregazione sociale di carattere artistico e culturale (a titolo esemplificativo teatro, fotografia, mostre e esposizioni) e sportivo attraverso anche l’istituzione di premi e borse di studio;

4) organizzazione di attività, eventi e corsi teatrali;

5) organizzazione eventi, festival e rassegne teatrali, musicali e spettacoli dal vivo;

6) la promozione e l’Istituzione di centri estivi e/o invernali e/o stage raduni e ritiri con finalità didattiche, sociali, ludiche, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

7) aderire ad organismi con finalità simili, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative e campagne per raccolte fondi occasionali per gli scopi statutari;

8) collaborare con mezzi mediatici, preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la cultura sportiva in tutte le sue forme.

9) partecipare come associazione a campionati, tornei, convegni, seminari, corsi, manifestazioni, festival, bandi, progetti anche internazionali intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità sociali e culturali;

10) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;

11) l’acquisizione, gestione, locazione ed uso di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività culturali, teatrali e/o sportive dilettantistiche anche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e delle attività del terzo settore quali a titolo esemplificativo l’attività teatrale;

12) l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica della Federazione e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, nonché l’attuazione di attività sociali, culturali, ricreative o ludiche, correlate allo scopo sociale;

13) attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di riviste opuscoli, info-prodotti, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa con l’attività sportiva, sociale, educativa anche tramite la pubblicazione e diffusione di servizi fotografici e video;

14) sviluppare, diffondere e organizzare anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, attività sportive, culturali, ludico ricreative, benefiche, formative e di turismo sociale per favorire la crescita culturale ed etica dei propri associati e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno all’associazione con cui essa interagisse nel perseguimento dei propri obiettivi associativi;

15) individuare e costituire al proprio interno sezioni specializzate per disciplina o attività, nominare le diverse sezioni interne all’Associazione con nomi diversi, marchi o simboli per meglio identificarle, per questo l’associazione per fini istituzionali potrà utilizzare, gestire e registrare marchi di carattere sportivo e culturale;

16)organizzare corsi di formazione e seminari di aggiornamento e/o perfezionamento teorico/pratici, istituzione di concorsi, gare, spettacoli manifestazioni e tornei;

17) creazione e organizzazione di gruppi di acquisto solidali G.A.S. per l’acquisto di materiale tecnico per i propri soci e tesserati;

18) promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;

19) promuovere attività di animazione e aggregazione, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività sportive, ludiche, formative volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;

20) attività connesse con gli scopi istituzionali come la possibilità di far praticare e diffondere lo sport attraverso il noleggio di spazi attrezzati/sale ad altri enti o associazioni sportive;

21) esercitare in via marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti come per esempio la gestione di un posto di ristoro e/o la vendita di merchandising.

Articolo 5 – Affiliazione. L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana di riferimento e/o Ente/i di Promozione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Articolo 6 – Patrimonio Sociale. Il patrimonio sociale è costituito dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, dalle quote annuali richieste, dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie degli iscritti, persone fisiche, società e associazioni, nonché da eventuali donazioni e lasciti nonché da eventuali elargizioni di associati e di terzi e da ogni altro incremento patrimoniale che siano necessari per il conseguimento degli scopi dell’Associazione medesima, compresi beni mobili ed immobili che la stessa possiede o da fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.

Articolo 7 – Entrate. Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue, quote di adesione e quote periodiche dei soci; b) contributi volontari ordinari e straordinari dei soci; c) quote corso/attività istituzionali dei soci e/o tesserati; d) eventuali contributi del Coni, delle Federazioni di riferimento, Enti di Promozione Sportiva, da Enti di Promozione Sociale, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere; e) eventuali introiti di manifestazioni e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; f) contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e/o documentati progetti e attività; g) contributi di organismi internazionali; h) donazioni o lasciti testamentari; i) rimborsi derivanti da convenzioni; l) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive; m) campagne di fundraising e crowdfunding anche attraverso la creazione di progetti e l’utilizzo della blockchain; n) attività di raccolta fondi; o) rendite patrimoniali; p) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 – Soci. Possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione che ne facciano richiesta scritta che ne condividano le finalità. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Possono altresì aderire all’associazione imprese, enti pubblici o privati, che condividano gli scopi sociali, nel pieno rispetto dei contenuti del presente statuto. Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Eassociazioni di promozione sociale.

Articolo 9 – Ammissione. L’iscrizione all’Associazione è ammissibile per tutti coloro che ne condividono gli scopi ed è automaticamente accreditata se raccolta, anche disgiuntamente, da uno dei suoi rappresentanti legali (Presidente e Vice- Presidente). La domanda di iscrizione è anche immediatamente e validamente accolta se recepita da un soggetto diverso dal Presidente e/o dal Vice-Presidente, purché esso sia specificamente delegato a ciò dal Presidente con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di domanda presentata a soggetto diverso da quelli su descritti, purché esso sia già associato all’Associazione o, se non associato, abbia ricevuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo ad accettare domande di associazione.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme di esso e l’eventuale regolamento interno nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa di adesione e quella annuale di cui all’art. 7, lett. a) del presente Statuto.

Articolo 10 – Categorie di Soci e diritti. Le categorie di soci sono le seguenti:

Soci fondatori coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione.

Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva versando la quota associativa prevista annualmente.

Soci sostenitori coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva e che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Soci benemeriti sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e deve godere dell’elettorato attivo e passivo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. I soci hanno quindi diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 16, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno diritto, inoltre, a frequentare i locali e gli impianti di cui fruisce l’Associazione.
Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto se in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 11 – Perdita qualità di socio. La qualità di socio si perde o per dimissioni, per morosità protrattasi per almeno tre mesi salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno, per il venir meno dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 9 o per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, del regolamento interno e/o di comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni per morosità sono automatiche allo scadere dei tre mesi di tempo dall’inizio dell’anno solare entro i quali si può pagare la quota associativa senza bisogno di alcuna delibera, quelle per mancanza di requisiti e di radiazione verranno deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’assemblea all’uopo convocata nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza del socio interessato regolarmente convocato il Consiglio Direttivo potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica o meno della radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 12 – Esercizio sociale. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione verranno utilizzati per la realizzazione delle finalità istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Articolo 13 – Organi dell’Associazione. Gli organi dell’Associazione sono:

Assemblea generale dei Soci; il Presidente; l’Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo); il Segretario; l’Organo di controllo (eventuale), l’organo di revisione (eventuale).

Articolo 14 – Assemblea generale. L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci. E’ indetta almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo lettera o anche a mano, trasmessa ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea al domicilio risultante dal libro soci, a mezzo e-mail, avviso sul sito web o su gruppi multimediali (es. whatsapp, telegram) con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta convocazione spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’assemblea nonché l’ordine del giorno.

L’assemblea è inoltre convocata a richiesta dell’organo amministrativo se lo ritiene necessario.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea ordinaria a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità’ nei loro confronti; e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; g) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L’assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per la convocazione di quella ordinaria. Viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e può essere indetta a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci.
In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera su: modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento, trasformazione (per la trasformazione dell’Associazione in Società Sportiva Dilettantistica viene inviata convocazione di assemblea straordinaria a tutti i soci i quali dovranno rispondere entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e manifestare la propria eventuale opposizione alla trasformazione o la volontà di continuare a partecipare come socio alla futura compagine sociale. In mancanza di partecipazione all’assemblea straordinaria che delibera la trasformazione e in mancanza di qualsiasi comunicazione scritta entro e non oltre il termine stabilito di cui sopra si intenderà dato l’assenso all’operazione e sarà considerato implicito il recesso del socio senza che questo possa avere nulla a pretendere), fusione o scissione dell’associazione; delibera l’integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile e su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno; scioglimento dell’associazione e sulle modalità di liquidazione.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie in sede di assemblea straordinaria serve la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 27.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie è previsto che si possa intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Possono essere assunte anche delibere assembleari mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum
costitutivi e deliberativi per le delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Articolo 15 – Il Presidente. L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi tra l’assemblea si nomina un Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso qualora sia assente il Consigliere segretario. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art. 14.

Articolo 16 – Cariche sociali. Coloro che intendono essere eletti e rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno venti giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione o al Consiglio Direttivo. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere soci effettivi dell’associazione ed essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 9 del presente statuto; non aver riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni, del CONI o di altri organismi sportivi nazionali ed internazionali riconosciuti. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’immediata decadenza della carica. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in
carica dell’Associazione.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo. E’ eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Deve essere composto da un
numero di componenti che deve essere dispari e di un numero non inferiore a tre.
E’ composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, nominato
dallo stesso Consiglio, e di altri consiglieri fino ad un massimo di sette compresi il presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio nomina nel proprio seno un tesoriere ed un segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio indice entro sessanta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione qualora fosse al di sotto del numero minimo previsto da statuto.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione e l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, delibera sulle quote associative, contributi ed eventuali quote attività e sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale da presentare all’Assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su le questioni connesse all’attività sociale e amministrativa dell’associazione e su quanto stabilito dallo statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché dalla maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso Di Consiglio Direttivo composto di soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in assenza di quest’ultimo da un segretario appositamente nominato.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli
amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Ai componenti del consiglio potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti massimi indicati dall’art. 10 del d.lgs.460/97 e successive integrazioni o
modificazioni.

Articolo 18 – Rappresentanza legale. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti è coadiuvato dal tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del consiglio. Può conferire procura ai soci per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza sono svolte dal Vice- Presidente.

Articolo 19 – Segretario. Il segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio Direttivo e conserva i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Organo di revisione legale dei conti. Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nomina un Revisore contabile iscritto al relativo registro anche tramite società

Tra Professionisti.

Articolo 21 – Organo di controllo. Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 nomina l’organo di controllo formato da un Revisore iscritto al relativo registro anche tramite società tra professionisti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22 – Settori, sezioni e affiliazioni. L’associazione potrà strutturarsi in settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali in luoghi diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da specifici Regolamenti, identificati con nomi diversi, marchi o simboli.

L’associazione potrà inoltre acquisire a titolo definitivo e/o temporaneo e/o in concessione d’uso marchi, licenze, diritti di autore o simili qualora ciò si rendesse opportuno per meglio identificare determinate attività e per raggiungere e diffondere gli scopi sociali.

Articolo 23 – Bilancio. I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo amministrativo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 24 – Bilancio sociale. E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Articolo 25 – Personale retribuito. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’articolo 36 del D.Lgs. 117/2017. L’associazione può pertanto avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Non rientrano nei vincoli previsti da questo articolo le collaborazioni sportivo dilettantistiche previste dall’art. 67, comma 1 lettera m) del Tuir.

Articolo 26 – Assicurazione dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 – Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio. La durata dell’associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio deve essere presa con il voto favorevole dei 3⁄4 dei soci. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni aventi finalità analoghe anche ai sensi art. 90 comma 18 n. 6 della legge 289/2002, salva diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 28 – Riferimenti normativi. Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto i soci fondatori

Francesca Epifani
Simona Epifani
Paolo Filipponi
Federica Ribezzo
Giuseppe Epifani
Giovanna Ribezzo
Piero Ribezzo